Contratto di pulizia e impresa di pulizia indipendente

FARENIO Ecosistema: termini, politiche e accordi

La versione autorevole di questi documenti legali è in inglese. Se una traduzione differisce, prevale il testo inglese.

FARENIO ECOSISTEMA – CONTRATTO FORNITORE

CONTRATTO DI PULIZIA INDIPENDENTE E IMPRESA DI PULIZIE

Il presente Contratto con il Fornitore ("Contratto") è stipulato tra:

GQ VENTURES SASNome commerciale: FARENIO

e l'addetto alle pulizie, l'impresa di pulizie, l'appaltatore o il fornitore di servizi indipendente registrato sulla Piattaforma FARENIO ("Fornitore").

Il presente Contratto regola l'utilizzo dell'Ecosistema FARENIO da parte del Fornitore e la fornitura di servizi attraverso la Piattaforma.

ARTICOLO 1 – SCOPO

Il presente accordo stabilisce il quadro giuridico che disciplina:

  • Accesso al Marketplace FARENIO;
  • Accettazione delle richieste di servizi;
  • Prestazione di servizi di pulizia e operazioni immobiliari;
  • Modalità di pagamento;
  • Obblighi di conformità;
  • Standard di qualità;
  • Allocazione della responsabilità.

ARTICOLO 2 – STATUS DI CONTRAENTE INDIPENDENTE

Il Fornitore riconosce e accetta che:

  • Il Fornitore opera come azienda indipendente.
  • Il Fornitore non è un dipendente di FARENIO.
  • Il Fornitore non è un agente di FARENIO.
  • Il Fornitore non è un rappresentante di FARENIO.
  • Il Fornitore non ha diritto ai benefici per i dipendenti.

Nessuna disposizione del presente Contratto creerà:

  • Occupazione;
  • partenariato;
  • impresa comune;
  • franchising;
  • Rapporto di agenzia.

Il Fornitore resta completamente libero di:

  • Accettare o rifiutare incarichi;
  • Determinare gli orari di lavoro;
  • Lavorare per i concorrenti;
  • Gestire attività indipendenti;
  • Determinare le modalità di erogazione del servizio.

Tra FARENIO e il Fornitore non esiste alcun rapporto di subordinazione giuridica.

ARTICOLO 3 – REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Il Fornitore dichiara e garantisce che:

  • È legalmente autorizzato a svolgere la propria attività;
  • Contiene tutte le registrazioni richieste;
  • Mantiene tutte le licenze e i permessi richiesti;
  • Possiede la capacità giuridica per stipulare il presente Accordo.

I Fornitori Professionali dovranno fornire:

  • Informazioni sulla registrazione dell'impresa;
  • Informazioni sull'identificazione fiscale;
  • VAT registrazione ove prevista;
  • Informazioni bancarie;
  • Documentazione assicurativa quando richiesta.

ARTICOLO 4 – VERIFICA DEL CONTO

FARENIO potrebbe richiedere:

  • Verifica dell'identità;
  • Verifica aziendale;
  • Verifica dell'indirizzo;
  • Verifica fiscale;
  • Verifica assicurativa;
  • Verifica del casellario giudiziario ove consentito dalla legge.

Il Fornitore fornirà tempestivamente la documentazione richiesta.

In caso contrario, si potrebbe verificare:

  • Sospensione;
  • Accesso limitato;
  • Chiusura dell'account.

ARTICOLO 5 – SERVIZI

Il Fornitore può offrire servizi tra cui:

  • Pulizie residenziali;
  • Pulizie commerciali;
  • Pulizia del fatturato;
  • Pulizia profonda;
  • Servizi di biancheria;
  • Gestione dell'inventario;
  • Ispezioni immobiliari;
  • Verifica della disponibilità della proprietà;
  • Supporto per blocco digitale;
  • Altri servizi approvati.

Il Fornitore eseguirà i servizi in modo professionale e in conformità con le leggi applicabili.

ARTICOLO 6 – ACCETTAZIONE DEGLI INCARICHI

Il Fornitore resta libero di:

  • Accettare incarichi;
  • Rifiutare gli incarichi;
  • Determina la disponibilità.

FARENIO non garantisce:

  • Guadagno minimo;
  • Incarichi minimi;
  • Territori esclusivi;
  • Opportunità di lavoro continuative.

Gli incarichi vengono offerti attraverso la Piattaforma e diventano vincolanti solo dopo l'accettazione da parte del Fornitore.

ARTICOLO 7 – STANDARD DI SERVIZIO

Il Fornitore si impegna a:

  • Arrivare entro le finestre di servizio concordate;
  • Eseguire i servizi con diligenza;
  • Seguire le liste di controllo approvate ove applicabile;
  • Rispettare le istruzioni della proprietà;
  • Mantenere una condotta professionale.

Il Fornitore dovrà utilizzare ragionevole competenza e attenzione in linea con gli standard del settore.

ARTICOLO 8 – PROVE FOTOGRAFICHE

Per supportare il controllo della qualità e la risoluzione delle controversie, al Fornitore potrebbe essere richiesto di presentare:

  • Fotografie prima del servizio;
  • Fotografie dopo il servizio;
  • Fotografie di verifica del completamento;
  • Fotografie di ispezione.

Il Fornitore autorizza FARENIO a memorizzare e utilizzare tali fotografie per:

  • Verifica del servizio;
  • Controllo qualità;
  • Risoluzione delle controversie;
  • Conformità normativa.

Le fotografie non possono essere utilizzate per scopi commerciali non correlati senza consenso.

ARTICOLO 9 – ATTREZZATURE E MATERIALI

Salvo diverso accordo:

Il Fornitore è l’unico responsabile di fornire:

  • Attrezzature per la pulizia;
  • Prodotti per la pulizia;
  • Trasporti;
  • Dispositivi di comunicazione;
  • Dispositivi di protezione.

Il Fornitore rimane responsabile di garantire che tutti i prodotti e le apparecchiature siano conformi alle normative applicabili.

ARTICOLO 10 – ASSICURAZIONE

Il Fornitore dovrà mantenere un'adeguata copertura assicurativa, tra cui:

  • Assicurazione per la responsabilità civile;
  • Assicurazione di responsabilità professionale ove applicabile;
  • Assicurazione del datore di lavoro ove richiesto dalla legge.

La prova dell'assicurazione può essere richiesta in qualsiasi momento.

Il mancato mantenimento dell'assicurazione può comportare la sospensione immediata.

ARTICOLO 11 – SALUTE E SICUREZZA

Il Fornitore dovrà:

  • Rispettare le normative applicabili in materia di salute e sicurezza;
  • Utilizzare i prodotti in modo sicuro;
  • Seguire le istruzioni del produttore;
  • Evitare pratiche di lavoro non sicure.

Il Fornitore segnalerà immediatamente qualsiasi incidente che riguardi:

  • Sicurezza personale;
  • Sicurezza della proprietà;
  • Sicurezza degli ospiti;
  • Sicurezza ambientale.

ARTICOLO 12 – ACCESSO ALL'IMMOBILE

Il Fornitore dovrà:

  • Rispettare le istruzioni di accesso alla proprietà;
  • Mantenere la riservatezza dei codici di accesso;
  • Proteggi chiavi e dispositivi di sicurezza;
  • Segnala immediatamente problemi di accesso.

Il Fornitore non dovrà:

  • Chiavi duplicate;
  • Condividere le credenziali di accesso;
  • Consentire l'accesso non autorizzato.

ARTICOLO 13 – PROPRIETÀ DEL CLIENTE

Il Fornitore dovrà esercitare ragionevole cura nel maneggiare la proprietà del cliente.

Il Fornitore non dovrà:

  • Rimuovere la proprietà del cliente;
  • Utilizzare la proprietà del cliente senza autorizzazione;
  • Accedi alle aree riservate senza autorizzazione.

Qualsiasi incidente che coinvolga la proprietà del cliente dovrà essere segnalato immediatamente.

ARTICOLO 14 – TERMINI DI PAGAMENTO

FARENIO può facilitare la riscossione dei pagamenti e l'elaborazione dei pagamenti.

Il Fornitore autorizza FARENIO a:

  • Raccogliere i pagamenti dei clienti;
  • Detrarre i compensi concordati;
  • Elaborare i pagamenti;
  • Detenere fondi ove richiesto dalla legge.

Le pianificazioni dei pagamenti saranno pubblicate sulla Piattaforma.

ARTICOLO 15 – COMMISSIONI DEL MERCATO

Il Fornitore accetta che FARENIO possa trattenere:

  • Commissioni del mercato;
  • Commissioni di transazione;
  • Commissioni di elaborazione;
  • Commissioni di abbonamento;
  • Altre accuse divulgate.

Le tariffe applicabili saranno visualizzate all'interno della Piattaforma.

ARTICOLO 16 – OBBLIGHI FISCALI

Il Fornitore rimane l’unico responsabile per:

  • Imposta sul reddito;
  • VAT obblighi;
  • Contributi previdenziali;
  • Imposte sui salari;
  • Dichiarazioni normative.

FARENIO non fornisce consulenza fiscale.

Il Fornitore dovrà indennizzare FARENIO contro le pretese derivanti dall'inadempimento fiscale del Fornitore.

ARTICOLO 17 – DAC7 RENDICONTAZIONE

Il Fornitore riconosce che FARENIO può raccogliere e comunicare informazioni ai sensi della Direttiva (EU) 2021/514 (DAC7).

Le informazioni riportate possono includere:

  • Dati identificativi;
  • Numeri di identificazione fiscale;
  • Residenza fiscale;
  • Informazioni sulle entrate;
  • Informazioni sul pagamento.

Il Fornitore acconsente espressamente alle segnalazioni richieste dalla legge.

ARTICOLO 18 – RECLAMI DEL CLIENTE

Il Fornitore si impegna a collaborare alle indagini relative a:

  • Preoccupazioni sulla qualità del servizio;
  • Richieste di risarcimento danni alla proprietà;
  • Appuntamenti mancati;
  • Reclami dei clienti.

FARENIO può richiedere:

  • Fotografie;
  • Spiegazioni;
  • Documentazione di supporto.

La mancata collaborazione può comportare la sospensione.

ARTICOLO 19 – CONTROLLO DI QUALITÀ

FARENIO può monitorare la performance attraverso:

  • Valutazioni;
  • Recensioni;
  • Ispezioni;
  • Registri dei reclami;
  • Registri di completamento del servizio.

Ripetuti difetti di qualità possono comportare:

  • Sospensione temporanea;
  • Ulteriori requisiti formativi;
  • Chiusura dell'account.

ARTICOLO 20 – FRODE E CONDOTTA ILLECITA

Sono vietati i seguenti comportamenti:

  • Rapporti di completamento falsi;
  • Affermazioni fraudolente;
  • Falsa rappresentazione dell'identità;
  • Furto;
  • Molestie;
  • Discriminazione;
  • Elusione della piattaforma.

Gravi violazioni possono comportare la cessazione immediata e azioni legali.

ARTICOLO 21 – RISERVATEZZA

Il Fornitore manterrà riservati:

  • Informazioni sul cliente;
  • Informazioni sulla proprietà;
  • Credenziali di accesso;
  • Informazioni commerciali;
  • Procedure operative.

Gli obblighi di riservatezza sopravvivono alla risoluzione del presente Contratto.

ARTICOLO 22 – PROTEZIONE DEI DATI

Il Fornitore dovrà rispettare:

  • GDPR;
  • Legge francese sulla protezione dei dati;
  • Normativa privacy applicabile.

I dati personali possono essere trattati solo per finalità di servizio autorizzate.

ARTICOLO 23 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi all'Ecosistema FARENIO rimangono di proprietà esclusiva di GQ VENTURES SAS.

Il Fornitore non dovrà:

  • Funzionalità della piattaforma di copia;
  • Software di ingegneria inversa;
  • Riprodurre flussi di lavoro;
  • Crea repliche concorrenti utilizzando le informazioni riservate della piattaforma.

ARTICOLO 24 – LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Salvo i casi di negligenza grave o dolo, FARENIO non sarà responsabile per:

  • Perdita di reddito;
  • Opportunità perse;
  • Interruzione dell'attività;
  • Danni indiretti.

La responsabilità complessiva di FARENIO non supererà le tariffe totali pagate dal Fornitore a FARENIO durante i dodici (12) mesi precedenti.

ARTICOLO 25 – INDENNIZZO

Il Fornitore si impegna a risarcire e tenere indenne FARENIO da pretese derivanti da:

  • Condotta negligente;
  • Danni alla proprietà;
  • Violazioni normative;
  • Violazioni fiscali;
  • Violazione del presente accordo.

ARTICOLO 26 – SOSPENSIONE E RISOLUZIONE

FARENIO può sospendere o chiudere gli account laddove:

  • Si sospetta una frode;
  • I requisiti di conformità non sono soddisfatti;
  • Sorgono gravi lamentele;
  • L'assicurazione decade;
  • Gli obblighi legali richiedono un’azione.

La risoluzione non pregiudica i diritti e gli obblighi maturati.

ARTICOLO 27 – FORZA MAGGIORE RE

Nessuna delle parti sarà responsabile per ritardi causati da eventi al di fuori del ragionevole controllo, tra cui:

  • Disastri naturali;
  • Restrizioni governative;
  • Incidenti informatici;
  • Guasti di Internet;
  • Interruzioni dei trasporti.

ARTICOLO 28 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le parti dovranno cercare una risoluzione amichevole prima di avviare un procedimento legale.

ARTICOLO 29 – LEGGE APPLICABILE

Il presente Contratto è regolato dalla legge francese.

ARTICOLO 30 – COMPETENZA

La giurisdizione esclusiva spetta ai tribunali commerciali di Pontoise, Francia.

ARTICOLO 31 – ACCETTAZIONE

Registrandosi come Fornitore, accettando incarichi, ricevendo pagamenti o utilizzando in altro modo la Piattaforma, il Fornitore conferma di aver letto, compreso e accettato il presente Contratto nella sua interezza.

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