La versione autorevole di questi documenti legali è in inglese. Se una traduzione differisce, prevale il testo inglese.
FARENIO ECOSISTEMA
TERMINI E CONDIZIONI PER PARTNER MASTER E AFFILIATO
FARENIO ECOSISTEMA
ARTICOLO 3 – IDONEITÀ E ISCRIZIONE
3.1 Idoneità
Per partecipare al Programma partner o affiliato FARENIO, un richiedente deve soddisfare tutti i requisiti di idoneità stabiliti da FARENIO.
I candidati devono:
- Avere almeno diciotto (18) anni o la maggiore età legale nella propria giurisdizione;
b.Possedere la piena capacità giuridica per stipulare contratti vincolanti;
- Fornire informazioni di registrazione accurate, complete e verificabili;
- Mantenere un indirizzo email e un conto di pagamento validi;
- Rispettare tutte le leggi, i regolamenti, i requisiti di licenza, gli obblighi fiscali e gli standard professionali applicabili;
- Completare con successo qualsiasi verifica dell'identità, Conosci il tuo cliente (KYC), Antiriciclaggio (AML), screening delle sanzioni o procedure di verifica aziendale richieste da FARENIO;
- Non essere soggetto a sanzioni, restrizioni commerciali, procedure di insolvenza, divieti penali o interdizioni normative che potrebbero influenzare materialmente la partecipazione al Programma.
FARENIO si riserva il diritto di rifiutare qualsiasi richiesta a sua esclusiva discrezione laddove l'approvazione esporrebbe la Piattaforma, i suoi utenti o i suoi partner commerciali a rischi legali, normativi, finanziari, di sicurezza informatica, reputazionali o operativi.
3.2 Verifica aziendale
Se il richiedente è una società o altra persona giuridica, FARENIO può richiedere:
- Certificato di costituzione;
- Numero di registrazione dell'impresa;
- VAT Numero di registrazione (ove applicabile);
- Numero di identificazione fiscale;
- Indirizzo della sede legale;
- Prova dell'identità degli amministratori;
- Informazioni sul proprietario effettivo finale (UBO);
- Licenze o certificazioni professionali ove richiesto dalla legge;
- Prova di assicurazione;
- Verifica del conto bancario;
- Dichiarazioni di conformità.
La mancata fornitura della documentazione richiesta può ritardare o impedire l'approvazione.
3.3 Due Diligence
FARENIO può condurre una ragionevole due diligence prima dell'approvazione, incluso
verifica di:
- documenti aziendali;
- conformità normativa;
- storia del contenzioso;
- registri di insolvenza;
- elenchi di sanzioni;
- banche dati antifrode;
- atteggiamento in materia di sicurezza informatica;
- reputazione online;
- precedente condotta sul mercato.
L'approvazione del Programma non costituisce certificazione o approvazione da parte di FARENIO.
3.4 Accettazione
La partecipazione diventa effettiva solo dopo:
- approvazione entro il FARENIO;
- accettazione delle presenti Condizioni;
- completamento dell'onboarding;
- accettazione degli orari applicabili;
- verifica riuscita.
ARTICOLO 4 – CATEGORIE DI PARTNER
FARENIO gestisce un ecosistema commerciale multilivello.
Ad ogni organizzazione approvata verranno assegnate una o più classificazioni di Partner.
L'assegnazione di una categoria non crea esclusività.
4.1 Partner di riferimento
Un Referral Partner presenta FARENIO ai potenziali clienti ma non negozia contratti né fornisce servizi di implementazione.
I partner di riferimento possono ricevere commissioni di riferimento in conformità con l'Allegato T.
4.2 Partner affiliato
Un affiliato promuove FARENIO utilizzando canali di marketing digitale approvati, link di riferimento, codici QR, banner, campagne, materiale promozionale o social media.
Gli affiliati non hanno l'autorità di negoziare contratti per conto di FARENIO.
4.3 Partner di canale
Un partner di canale commercializza e vende attivamente FARENIO servizi all'interno di un territorio approvato.
I partner di canale possono:
- identificare i clienti;
- assistere nell'onboarding;
- coordinare l'attuazione;
- fornire supporto di prima linea ove autorizzato.
4.4 Partner tecnologico
I partner tecnologici integrano soluzioni software con l'ecosistema FARENIO.
Gli esempi includono:
- PMS fornitori;
- IoT fornitori;
- Aziende di serrature intelligenti;
- Software di contabilità;
- AI fornitori;
- Sistemi CRM;
- Gateway di pagamento;
- API fornitori;
- Piattaforme di calendario.
I partner tecnologici devono rispettare:
- API Termini;
- Standard di sicurezza;
- Programma di integrazione tecnica;
- AI Quadro di governance;
- Politica sulla sicurezza delle informazioni.
4.5 Partner per la gestione della proprietà
I partner di gestione della proprietà utilizzano la piattaforma per gestire:
- case vacanza;
- appartamenti serviti;
- affitti a breve termine;
- edifici commerciali;
- portafogli residenziali;
- operazioni di ospitalità.
Questi Partner possono ricevere prezzi SaaS dedicati secondo l'Allegato C.
4.6 Partner fornitore del mercato
I venditori del Marketplace forniscono servizi attraverso la Piattaforma, tra cui:
- pulizia;
- lavanderia;
- ispezioni;
- manutenzione;
- servizi di fabbro;
- controllo dei parassiti;
- impianto idraulico;
- lavori elettrici;
- giardinaggio;
- fotografia;
- gestione dell'inventario;
- servizi di portineria.
Ulteriori requisiti operativi sono contenuti nel contratto con il fornitore.
4.7 Partner strategico
I partner strategici collaborano con FARENIO su:
- espansione internazionale;
- innovazione tecnologica;
- vendite aziendali;
- alleanze commerciali;
- progetti governativi;
- partenariati istituzionali.
Le condizioni commerciali sono regolate da distinti accordi strategici.
4.8 Partner in franchising
Laddove FARENIO opera secondo un modello di franchising, i Franchise Partner stipuleranno Accordi di Franchising separati.
Niente in questi Termini garantisce diritti di franchising.
ARTICOLO 5 – NOMINA
Fatto salvo il rispetto del presente Contratto, FARENIO concede al Partner una licenza limitata, revocabile, non esclusiva e non trasferibile per promuovere, commercializzare, fare riferimento, distribuire, integrare o utilizzare i Servizi FARENIO in conformità con la categoria di Partner assegnata.
Questo appuntamento:
- non è esclusivo;
- non crea alcun monopolio territoriale;
- può essere sospeso;
- può essere terminato;
- potrà essere modificato mediante comunicazione scritta.
Niente nel presente Contratto obbliga FARENIO a nominare Partner aggiuntivi o a mantenere un volume d'affari minimo.
ARTICOLO 6 – RAPPORTO TRA LE PARTI
Le Parti riconoscono che:
- nessuna delle Parti è dipendente dell'altra;
- non esiste alcun rapporto di agenzia;
- non esiste alcuna partnership;
- non esiste una joint venture;
- non esiste alcun rapporto fiduciario.
Nessuna delle parti potrà dichiarare diversamente.
Il Partner non avrà alcuna autorità per:
- legare FARENIO;
- firmare contratti per FARENIO;
- alterare i prezzi;
- modificare le politiche;
- fornire impegni legali;
- creare garanzie;
- risolvere le controversie;
- assumere passività per conto di FARENIO.
ARTICOLO 7 – TERRITORIO
I partner possono operare solo all'interno dei territori approvati da FARENIO.
I territori possono includere:
- in tutto il mondo;
- continentale;
- regionale;
- nazionale;
- stato;
- città;
- territori di progetto esclusivi.
FARENIO si riserva il diritto illimitato di nominare ulteriori Partner in qualsiasi territorio, a meno che un accordo di esclusività scritto separato non preveda espressamente diversamente.
ARTICOLO 8 – RESPONSABILITÀ DEL PARTNER
Ciascun partner dovrà:
- agire onestamente e professionalmente;
- proteggere la reputazione di FARENIO;
- rispettare tutte le leggi applicabili;
- mantenere registrazioni accurate;
- utilizzare solo materiali di marketing approvati;
- proteggere le informazioni riservate;
- salvaguardare i dati dei clienti;
- denunciare immediatamente la sospetta frode;
- mantenere adeguate misure di sicurezza informatica;
- collaborare alle indagini di conformità;
- evitare pubblicità ingannevoli;
- astenersi dal fare false dichiarazioni sui servizi FARENIO;
- evitare la concorrenza sleale;
- rispettare le leggi sulla tutela dei consumatori;
- rispettare GDPR e la normativa sulla privacy applicabile;
- osservare le leggi anti-concussione e anticorruzione;
- mantenere un'assicurazione adeguata ove richiesto;
- garantire che dipendenti, appaltatori e rappresentanti rispettino il presente Accordo.
I partner rimangono pienamente responsabili degli atti e delle omissioni dei propri dipendenti, subappaltatori, consulenti, agenti e rappresentanti.
ARTICOLO 9 – ATTIVITÀ VIETATE
I partner e gli affiliati non devono:
- impersonare FARENIO o qualsiasi dipendente FARENIO;
- creare account cliente falsi;
- generare referral fraudolenti;
- manipolare i cookie o il tracciamento dei referral;
- impegnarsi in frodi sui clic;
- fare offerte su marchi soggetti a restrizioni senza consenso scritto;
- spam o inviare comunicazioni commerciali non richieste;
- utilizzare malware, spyware, bot o sistemi di riferimento automatizzati;
- presentare auto-referenze se non espressamente autorizzate;
- utilizzare pubblicità ingannevole;
- travisare le capacità del servizio;
- interferire con la Piattaforma;
- software proprietario di reverse engineering;
- violare i diritti di proprietà intellettuale;
- violare sanzioni o leggi sul controllo delle esportazioni;
- facilitare il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo;
- tenere una condotta discriminatoria o illegale;
- utilizzare contenuti generati da AI in modo fuorviante;
- danneggiare la reputazione o l'avviamento di FARENIO.
La violazione di questo Articolo costituisce una violazione materiale e può comportare la sospensione o la risoluzione immediata, la decadenza delle commissioni non pagate, azioni legali e richieste di risarcimento danni.
PARTE III – CONDIZIONI COMMERCIALI
ARTICOLO 10 – PROGRAMMA DELLA COMMISSIONE
10.1 Principi generali
FARENIO gestisce un programma di compensi per partner e affiliati basato sulle prestazioni. Le commissioni sono pagabili solo per le Transazioni idonee che soddisfano i requisiti del presente Contratto e del Programma delle commissioni applicabile.
Nessuna commissione è garantita se non espressamente approvata per iscritto da FARENIO.
Il Partner riconosce che la partecipazione al Programma non crea alcun diritto a entrate minime, segnalazioni minime di clienti, volume minimo di vendite o commissione minima.
10.2 Categorie di commissioni
A seconda della classificazione del Partner, potrebbero essere dovute commissioni in relazione a:
- SaaS vendita di abbonamenti;
- Prenotazioni di servizi di mercato;
- Abbonamenti alla gestione della proprietà;
- Onboarding del fornitore;
- Servizi professionali;
- Contratti d'impresa;
- Integrazioni tecnologiche;
- API progetti di implementazione;
- AI Servizi;
- Abbonamenti al mercato Premium;
- Programmi di formazione;
- Soluzioni white label;
- Sviluppo del franchising;
- Partenariati strategici;
- Altri prodotti contrassegnati da FARENIO.
10.3 Programma delle commissioni
I tassi di commissione applicabili saranno pubblicati nella Scheda T.
FARENIO si riserva il diritto di:
- introdurre nuove categorie di commissioni;
- ritirare le categorie di commissione;
- modificare le percentuali di commissione;
- introdurre incentivi promozionali;
- stabilire piani di commissioni specifici per paese.
Le modifiche non influenzeranno le commissioni già guadagnate prima della data di entrata in vigore della modifica.
10.4 Idoneità alla Commissione
La commissione diventa pagabile solo quando:
- il cliente è approvato da FARENIO;
- il cliente completa la registrazione;
- il cliente supera con successo le procedure di verifica;
- il pagamento è stato ricevuto in fondi disponibili;
- non è stata rilevata alcuna frode;
- non è avvenuto alcun rimborso;
- la transazione è conforme ai presenti Termini.
ARTICOLO 11 – REFERRAL QUALIFICATI
11.1 Referral qualificato
Un Referral Qualificato è un cliente che:
- non è mai stato precedentemente registrato nell'Ecosistema FARENIO;
- non è già associato ad un altro partner a meno che non venga riassegnato da FARENIO;
- si registra attraverso un meccanismo di riferimento approvato;
- acquista con successo un servizio idoneo;
- rimane in regola;
- è verificato da FARENIO.
11.2 Referral esclusi
Quanto segue non costituisce Referral Qualificato:
- account duplicati;
- auto-referral;
- registrazioni fraudolente;
- imprese fittizie;
- registrazioni e-mail temporanee;
- utenti inattivi;
- abbonamenti cancellati;
- acquisti rimborsati;
- pagamenti contestati;
- conti interni FARENIO;
- conti di prova;
- dipendenti da FARENIO (se non espressamente autorizzati);
- referral generati attraverso metodi di marketing vietati.
11.3 Attribuzione dei referral
Laddove più Partner rivendichino lo stesso cliente, determinerà FARENIO
attribuzione basata su prove oggettive, tra cui:
- attivazione del link di riferimento verificata;
- record CRM;
- timestamp della registrazione del lead;
- Storia delle relazioni con il partner;
- dichiarazione del cliente;
- registrazioni delle vendite;
- documentazione contrattuale.
La decisione di FARENIO sarà definitiva a meno che non venga dimostrato un errore manifesto.
ARTICOLO 12 – PROPRIETÀ DEL CLIENTE
I clienti introdotti nella Piattaforma diventano clienti di FARENIO.
Il Partner non acquisisce alcun diritto di proprietà sugli account dei clienti, sui dati dei clienti, sulle licenze software o sui profili del Marketplace se non diversamente concordato per iscritto.
Niente nel presente Contratto impedisce a FARENIO di:
- comunicare direttamente con i clienti;
- fornire assistenza ai clienti;
- commercializzare prodotti aggiuntivi;
- rinnovare abbonamenti;
- offrire aggiornamenti;
- migrazione dei clienti tra i prodotti.
12.2 Rapporto con il cliente
I partner non devono:
- interferire con le relazioni con i clienti;
- scoraggiare i clienti dal comunicare direttamente con FARENIO;
- creare contratti paralleli in conflitto con FARENIO Termini;
- travisare i prezzi;
- alterare le condizioni di servizio senza approvazione.
ARTICOLO 13 – QUOTA AGLI ENTRATE
Laddove si applichi un programma di compartecipazione alle entrate, le commissioni saranno calcolate rigorosamente in conformità con l'Allegato T.
Salvo diverso accordo:
La quota di ricavo sarà calcolata solo sui ricavi netti effettivamente ricevuti entro FARENIO.
Per ricavo netto si intende:
Entrate lorde
meno:
- VAT;
- IVA;
- imposta sulle vendite;
- rimborsi;
- riaddebiti;
- commissioni del gateway di pagamento ove specificato;
- crediti promozionali;
- cancellazioni di crediti inesigibili;
- prelievi governativi;
- ritenute obbligatorie.
Le entrate non includeranno mai importi che FARENIO non ha effettivamente ricevuto.
13.2 Quota di ricavi a vita
Le commissioni a vita si applicano solo dove espressamente indicato nell'applicabile
Programma della Commissione.
Se non espressamente concordato:
non esiste alcuna commissione a vita.
13.3 Entrate ricorrenti
La commissione ricorrente si applica solo quando:
- il cliente rimane attivo;
- gli abbonamenti restano pagati;
- il Partner rimane idoneo;
- il Programma resta operativo.
ARTICOLO 14 – PAGAMENTO DELLE COMMISSIONI
14.1 Ciclo di pagamento
Le commissioni verranno normalmente elaborate:
- mensile;
- trimestrale;
- annualmente;
a seconda del Programma applicabile.
14.2 Soglia minima di pagamento
FARENIO può stabilire una soglia minima di pagamento prima che le commissioni diventino pagabili.
Gli importi inferiori alla soglia verranno riportati al periodo di pagamento successivo.
14.3 Modalità di pagamento
I pagamenti possono essere effettuati tramite:
- bonifico bancario;
- Connessione a strisce;
- Saggio;
- PayPal (dove supportato);
- SEPA;
- ACH;
- altri sistemi di pagamento approvati.
14.4 Valuta
Se non diversamente specificato:
tutte le commissioni saranno calcolate in Euro (EUR).
I pagamenti possono essere convertiti nella valuta locale utilizzando la metodologia di cambio prevalente di FARENIO.
FARENIO non sarà responsabile per:
- fluttuazioni dei tassi di cambio;
- spese bancarie intermediarie;
- commissioni bancarie del destinatario.
ARTICOLO 15 – IMPOSTE
I partner e gli affiliati sono gli unici responsabili di:
- imposta sul reddito;
- imposta sulle società;
- VAT;
- IVA;
- ritenuta d'acconto;
- previdenza sociale;
- obblighi pensionistici;
- licenze commerciali;
- registrazioni locali.
FARENIO non sarà responsabile della consulenza fiscale.
Ove richiesto dalla legge, FARENIO può:
- trattenere le tasse;
- raccogliere informazioni fiscali;
- emettere dichiarazioni fiscali;
- rispettare DAC7;
- rispettare gli obblighi di rendicontazione internazionali.
ARTICOLO 16 – RIMBORSI E ADDEBITI
Dove un cliente riceve:
- un rimborso;
- un rimborso parziale;
- un chargeback;
- uno storno del pagamento;
- una transazione contestata;
- un pagamento fraudolento;
la relativa commissione sarà stornata.
Se la commissione è già stata pagata:
FARENIO può:
- detrarre le commissioni future;
- richiedere il rimborso;
- compensare gli importi con i guadagni futuri.
ARTICOLO 17 – PREVENZIONE DELLE FRODI
I partner non dovranno intraprendere alcuna condotta intesa a manipolare il sistema delle commissioni.
La frode include, ma non è limitata a:
- acquisti falsi;
- referral falsi;
- traffico artificiale;
- registrazioni di bot;
- clicca fattorie;
- ripieno di biscotti;
- manipolazione dell'identità;
- aziende duplicate;
- frode nei pagamenti;
- AI-generati clienti falsi;
- fatture false;
- agricoltura conto.
FARENIO può sospendere immediatamente le commissioni mentre indaga su sospette frodi.
ARTICOLO 18 – DIRITTO DI REVISIONE
FARENIO può verificare i record del Partner relativi a:
- rinvii;
- attività di marketing;
- richieste di provvigione;
- anagrafiche dei clienti;
- fatture;
- adempimenti fiscali;
- conformità normativa.
I Partner dovranno conservare registrazioni accurate per non meno di sette (7) anni o per un periodo più lungo come richiesto dalla legge applicabile.
La mancata collaborazione ad un audit costituisce una violazione sostanziale del presente Contratto.
ARTICOLO 19 – STANDARD DI PRESTAZIONE
Ci si aspetta che i partner mantengano elevati standard di professionalità e prestazioni.
FARENIO può stabilire indicatori chiave di prestazione (KPI), tra cui:
- numero di referral qualificati;
- tassi di conversione dei clienti;
- tassi di fidelizzazione dei clienti;
- punteggi di soddisfazione del cliente;
- valutazioni di conformità;
- completamento della formazione;
- tempi di risposta;
- qualità dell'implementazione;
- sostenere le prestazioni;
- conformità normativa.
Il mancato rispetto degli standard di prestazione stabiliti può comportare coaching, sospensione, modifica dello status di partner o licenziamento.
ARTICOLO 20 – PROGRAMMI DI INCENTIVI SPECIALI
FARENIO può, a sua esclusiva discrezione, introdurre incentivi temporanei o permanenti
programmi, tra cui:
- premi di rendimento;
- lanciare campagne;
- promozioni regionali;
- incentivi stagionali;
- bonus strategici di crescita;
- premi per l'acquisizione di imprese;
- premi per l'innovazione;
- bonus di fidelizzazione dei clienti.
La partecipazione a qualsiasi programma di incentivi è soggetta ai termini specifici pubblicati da FARENIO e può essere modificata o ritirata in qualsiasi momento senza influire sugli incentivi già guadagnati in conformità con le regole del programma applicabili.
PARTE IV – PROPRIETÀ INTELLETTUALE, MARCHIO, DATI
PROTEZIONE E TECNOLOGIA
ARTICOLO 21 – DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
21.1 Proprietà
Tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi all'Ecosistema FARENIO sono e rimarranno di proprietà esclusiva di FARENIO e/o dei suoi concessori di licenza.
Tale proprietà intellettuale include, senza limitazione:
- marchi commerciali, marchi di servizio, nomi commerciali, nomi commerciali, loghi e risorse del marchio;
- applicazioni software, moduli SaaS, codice sorgente, codice oggetto, API, SDK e documentazione tecnica;
- database, strutture di database, set di dati e informazioni proprietarie;
- modelli di intelligenza artificiale, modelli di machine learning, algoritmi, flussi di lavoro, sistemi di automazione, prompt, metodologie di formazione e tecniche di ottimizzazione;
- contenuti di siti web, applicazioni mobili, interfacce utente, dashboard, design, layout, grafica, icone, modelli, contenuti multimediali e documentazione;
- invenzioni, brevetti, domande di brevetto, modelli di utilità, segreti commerciali, know-how e metodi commerciali riservati;
- report, analisi, metodologie operative, motori di determinazione dei prezzi, processi aziendali e strutture operative proprietarie;
- tutti i miglioramenti, le modifiche, gli aggiornamenti, i lavori derivati e i miglioramenti a quanto sopra.
Niente nel presente Contratto trasferisce la proprietà di qualsiasi proprietà intellettuale a un Partner o Affiliato ad eccezione della licenza limitata espressamente concessa nel presente documento.
21.2 Riserva di diritti
Tutti i diritti non espressamente concessi ai sensi del presente Contratto sono riservati da FARENIO.
I partner non acquisiscono alcun interesse di proprietà in:
- la Piattaforma;
- software;
- banche dati;
- modelli AI;
- APIs;
- documentazione;
- codice sorgente;
- marchi;
- database dei clienti;
- metodologie operative;
- motori di determinazione dei prezzi;
- flussi di lavoro di automazione.
21.3 Feedback
Laddove un Partner fornisca suggerimenti, raccomandazioni, richieste di funzionalità, segnalazioni di bug, miglioramenti operativi o altri feedback relativi all'Ecosistema FARENIO, il Partner concede a FARENIO un diritto perpetuo, mondiale, irrevocabile, esente da royalty, trasferibile e concedibile in sublicenza di utilizzare, modificare, commercializzare e incorporare tale feedback senza compenso o attribuzione, salvo diverso accordo scritto.
ARTICOLO 22 – LICENZA LIMITATA
A condizione che venga rispettato il presente Contratto, FARENIO concede al Partner una licenza limitata, revocabile, non esclusiva, non trasferibile e non cedibile in sublicenza per utilizzare il marchio, i materiali di marketing e la documentazione approvati FARENIO esclusivamente allo scopo di promuovere i Servizi FARENIO autorizzati.
Questa licenza non consente al Partner di:
- alterare loghi o risorse del marchio;
- registrare nomi di dominio simili in modo confuso;
- creare un marchio derivato;
- utilizzare i marchi FARENIO nei nomi delle società senza previo consenso scritto;
- implicano la proprietà del marchio FARENIO.
La licenza termina automaticamente in caso di sospensione o risoluzione della stessa
Accordo.
ARTICOLO 23 – MARCHI E MARCHIO GUIDELINES
I Partner dovranno utilizzare FARENIO marchi rigorosamente in conformità con il Marchio
Linee guida di cui all'Allegato D.
Senza previa approvazione scritta, i Partner non potranno:
- modificare loghi, combinazioni di colori o tipografia;
- tradurre o localizzare marchi;
- rimuovere avvisi di copyright o marchi;
- utilizzare il marchio FARENIO in modo ingannevole;
- registrare nomi di dominio, nomi di social media o parole chiave pubblicitarie che incorporano il nome FARENIO o marchi simili che creano confusione;
- presentarsi come proprietario o creatore dell'Ecosistema FARENIO.
FARENIO potrebbe richiedere la correzione immediata o la rimozione di qualsiasi marchio non autorizzato.
ARTICOLO 24 – NORME DI MARKETING E PUBBLICITÀ
I Partner dovranno garantire che tutte le attività di marketing siano lecite, accurate e coerenti con la reputazione di FARENIO.
I partner non devono:
- fare affermazioni false o fuorvianti;
- risultati garantiti non supportati da FARENIO;
- pubblicare prezzi ingannevoli;
- creare testimonianze o recensioni false;
- impegnarsi in pubblicità comparativa ingannevole;
- utilizzare comunicazioni non richieste in violazione delle leggi applicabili;
- rappresentare in modo errato le capacità di AI o le funzionalità di automazione.
I materiali di marketing devono essere veritieri, trasparenti e conformi alla normativa a tutela del consumatore.
FARENIO si riserva il diritto di rivedere e richiedere la modifica o il ritiro dei contenuti di marketing che non soddisfano questi standard.
ARTICOLO 25 – RISERVATEZZA
Ciascuna Parte tratterà come riservate tutte le informazioni non pubbliche ricevute dall'altra Parte in relazione al presente Accordo.
Le Informazioni riservate includono, senza limitazione:
- piani aziendali;
- strategie commerciali;
- strutture dei prezzi;
- informazioni sui clienti;
- informazioni finanziarie;
- documentazione tecnica;
- architettura del software;
- codice sorgente;
- modelli AI;
- APIs;
- misure di sicurezza informatica;
- procedure operative;
- roadmap di prodotto;
- segreti commerciali.
Le informazioni riservate non saranno divulgate tranne nei casi in cui:
- richiesto dalla legge;
- autorizzato per iscritto dalla Parte divulgante;
- comunicati a consulenti professionali soggetti ad equivalenti obblighi di riservatezza;
- già legalmente di pubblico dominio senza violazione del presente Accordo.
Gli obblighi di riservatezza sopravvivono alla risoluzione del presente Accordo per un periodo di cinque (5) anni, ad eccezione dei segreti commerciali, che rimangono protetti finché mantengono la loro natura riservata.
ARTICOLO 26 – PROTEZIONE DEI DATI E PRIVACY
Ciascuna Parte dovrà rispettare tutte le leggi applicabili sulla protezione dei dati e sulla privacy,
compreso:
- il GDPR;
- la legge francese sulla protezione dei dati;
- il Regno Unito GDPR, ove applicabile;
- il quadro ePrivacy EU;
- altra legislazione internazionale applicabile sulla privacy.
Qualora un Partner tratti dati personali per conto di FARENIO, le Parti stipuleranno un Accordo separato sul trattamento dei dati (DPA) che forma l'Allegato F al presente
Accordo.
I partner devono:
- trattare i dati personali solo su istruzioni documentate dal FARENIO;
- attuare misure tecniche e organizzative adeguate;
- garantire la riservatezza del personale con accesso ai dati personali;
- assistere FARENIO nel rispondere alle richieste dell'interessato;
- notificare a FARENIO senza ingiustificato ritardo qualsiasi violazione dei dati personali;
- collaborare con audit e revisioni di conformità.
ARTICOLO 27 – SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI
I partner devono implementare e mantenere controlli di sicurezza delle informazioni adeguati alla natura dei servizi eseguiti.
Tali controlli includono, se del caso:
- autenticazione a più fattori;
- crittografia dei dati in transito e a riposo;
- gestione sicura delle password;
- protezione degli endpoint;
- controllo degli accessi basato sul privilegio minimo;
- aggiornamenti regolari di sicurezza e gestione delle patch;
- gestione delle vulnerabilità;
- protezione da malware;
- procedure di backup e disaster recovery;
- capacità di rilevamento e risposta agli incidenti.
FARENIO può richiedere prove di conformità laddove vengono identificati rischi per la sicurezza.
ARTICOLO 28 – INCIDENTI DI SICUREZZA INFORMATICA
Il Partner dovrà informare FARENIO tempestivamente, e in ogni caso senza indebito ritardo, dopo essere venuto a conoscenza di qualsiasi incidente di sicurezza informatica, effettivo o sospetto, che possa compromettere l'Ecosistema FARENIO, i dati dei clienti o la sicurezza dei sistemi connessi.
La notifica include, se disponibile:
- la natura dell'incidente;
- sistemi interessati;
- categorie di dati interessati;
- impatto stimato;
- misure di mitigazione intraprese;
- dettagli di contatto per il coordinamento dell'incidente.
I partner dovranno collaborare pienamente con FARENIO nell'investigare, contenere e porre rimedio a qualsiasi incidente di sicurezza informatica.
ARTICOLO 29 – INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Laddove il Partner utilizzi servizi abilitati per AI forniti tramite FARENIO
Ecosistema, il Partner riconosce che:
- AI output sono generati attraverso sistemi automatizzati e possono richiedere una revisione umana;
- Le raccomandazioni generate da AI non dovrebbero essere considerate consulenza legale, finanziaria o professionale;
- il partner rimane responsabile delle decisioni prese sulla base dei risultati generati;
- FARENIO può aggiornare, migliorare, sospendere o ritirare AI funzionalità per mantenere l'accuratezza, la sicurezza o la conformità normativa.
I Partner non dovranno utilizzare i servizi FARENIO AI per generare o facilitare contenuti o attività illegali, discriminatori, ingannevoli o dannosi.
ARTICOLO 30 – API ACCESSO E INTEGRAZIONE DEL SISTEMA
Laddove FARENIO conceda a API l'accesso o autorizzi l'integrazione del sistema, il Partner dovrà:
- utilizzare API solo per scopi aziendali approvati;
- rispettare la documentazione tecnica e gli standard di integrazione;
- mantenere credenziali di autenticazione sicure;
- attuare misure ragionevoli per impedire l'accesso non autorizzato;
- astenersi dal superare i limiti di velocità o dal tentare di compromettere le prestazioni del sistema;
- notificare a FARENIO qualsiasi sospetta compromissione delle credenziali di API.
FARENIO può sospendere o revocare l'accesso API laddove l'accesso continuato presenti un rischio materiale, operativo o legale per la sicurezza.
ARTICOLO 31 – UTILIZZO ACCETTABILE DELLA PIATTAFORMA
I partner non devono:
- caricare codice dannoso;
- interferire con le operazioni della piattaforma;
- tentare l'accesso non autorizzato a sistemi o account;
- decodificare o decompilare software, salvo ove espressamente consentito dalla legge;
- aggirare i controlli di sicurezza;
- prelevare dati senza autorizzazione;
- utilizzare in modo improprio le informazioni sui clienti;
- utilizzare la Piattaforma per scopi illeciti o fraudolenti;
- introdurre virus, ransomware o altre tecnologie dannose.
Qualsiasi violazione del presente articolo può comportare la sospensione o la risoluzione immediata.
ARTICOLO 32 – CONSERVAZIONE DEL REGISTRATO
I Partner dovranno conservare registrazioni complete e accurate relative alle attività svolte ai sensi del presente Contratto, comprese attività di marketing, interazioni con i clienti, segnalazioni, fatture e documentazione di conformità, per almeno sette (7) anni o per un periodo più lungo richiesto dalla legge applicabile.
FARENIO può richiedere l'accesso a tali documenti ove ragionevolmente necessario per scopi di conformità, verifica o risoluzione delle controversie.
ARTICOLO 33 – RISPETTO DELLE LEGGI
I partner devono rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili, compresi quelli
relativo a:
- tutela del consumatore;
- concorrenza e antitrust;
- lotta alla concussione e alla corruzione;
- antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- sanzioni e controlli sulle esportazioni;
- norme sull'occupazione e sul lavoro;
- obblighi di dichiarazione fiscale, incluso DAC7 ove applicabile;
- requisiti ambientali, di salute e di sicurezza rilevanti per le loro attività.
Il mancato rispetto della legge applicabile può costituire una violazione materiale della stessa
Accordo.
ARTICOLO 34 – MONITORAGGIO E AUDIT
FARENIO può monitorare la conformità del Partner al presente Contratto attraverso controlli ragionevoli, revisioni del sistema, valutazioni della sicurezza o richieste di documentazione di supporto.
I partner dovranno collaborare in buona fede e affrontare tempestivamente qualsiasi non conformità identificata entro il periodo di tempo specificato da FARENIO.
ARTICOLO 35 – SOPRAVVIVENZA DEI DIRITTI
Le disposizioni relative alla proprietà intellettuale, alla riservatezza, alla protezione dei dati, alla sicurezza delle informazioni, ai diritti di revisione, alle indennità, alla limitazione di responsabilità, alla risoluzione delle controversie e qualsiasi altra disposizione destinata per loro natura a sopravvivere rimarranno in vigore dopo la risoluzione o la scadenza del presente Contratto.
PARTE V – GARANZIE, RESPONSABILITÀ, RISOLUZIONE E
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
ARTICOLO 36 – DICHIARAZIONI E GARANZIE
36.1 Rappresentanze reciproche
Ciascuna Parte dichiara e garantisce che, alla Data di Efficacia e per tutta la durata
termine del presente Contratto, esso:
- ha piena capacità giuridica e autorità per stipulare ed eseguire il presente Contratto;
- ha ottenuto tutte le necessarie approvazioni e autorizzazioni aziendali;
- rispetterà tutte le leggi e i regolamenti applicabili;
- adempirà ai propri obblighi in buona fede e in modo commercialmente ragionevole;
- non violerà consapevolmente i diritti di proprietà intellettuale di terzi nell'esecuzione del presente Contratto.
36.2 Garanzie dei partner
Il Partner inoltre dichiara e garantisce che:
- è debitamente organizzato e validamente esistente secondo le leggi della sua giurisdizione, ove applicabile;
- è titolare di tutte le licenze, permessi, registrazioni e certificazioni necessarie per la propria attività;
- fornirà informazioni accurate e complete durante l'onboarding e durante tutta la relazione;
- manterrà un'assicurazione adeguata ove richiesto dalla legge o dal presente Contratto;
- garantirà che i propri dipendenti, subappaltatori e rappresentanti siano competenti e adeguatamente formati;
- non farà dichiarazioni o impegni non autorizzati per conto di FARENIO.
36.3 Esclusione di garanzie
Fatto salvo quanto espressamente previsto nel presente Contratto o richiesto dalla legge imperativa, l'Ecosistema FARENIO, la Piattaforma, il Mercato, i Servizi SaaS, i Servizi AI, i Servizi API e la relativa tecnologia sono forniti “come disponibili” e “così come sono”.
Nella misura massima consentita dalla legge, FARENIO esclude tutte le garanzie implicite, comprese le garanzie di commerciabilità, qualità soddisfacente, idoneità per uno scopo particolare e non violazione.
Niente nel presente articolo limita i diritti statutari che non possono essere legittimamente esclusi.
ARTICOLO 37 – LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
37.1 Esclusione di perdite indirette
Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, nessuna delle Parti sarà responsabile nei confronti dell'altra per eventuali danni indiretti, incidentali, consequenziali, speciali, esemplari o punitivi, tra cui perdita di profitto, perdita di ricavi, perdita di avviamento, perdita di opportunità commerciali, perdita di risparmi previsti o perdita di dati, derivanti da o in connessione con il presente Contratto, sia per contratto, illecito civile (inclusa la negligenza) o altro.
37.2 Limite di responsabilità
Fatti salvi i casi di frode, dolo, negligenza grave o responsabilità che non possono essere escluse dalla legge, la responsabilità complessiva di FARENIO derivante da o in connessione con il presente Contratto non dovrà superare il totale delle commissioni o degli onorari effettivamente pagati da FARENIO al Partner ai sensi del presente Contratto durante i tre (3) mesi immediatamente precedenti l'evento che ha dato origine al reclamo.
Laddove il Partner non abbia ancora ricevuto commissioni o compensi, la responsabilità complessiva di FARENIO non supererà l'importo maggiore di EUR 500.
37.3 Esclusioni
Il limite di responsabilità non si applica a:
- morte o lesioni personali causate da negligenza per le quali la responsabilità non può essere esclusa;
- frode o falsa dichiarazione fraudolenta;
- condotta dolosa;
- violazione dei diritti di proprietà intellettuale da parte del Partner;
- violazioni degli obblighi di riservatezza o di protezione dei dati da parte del Partner;
- passività che la legge applicabile vieta di limitare o escludere.
ARTICOLO 38 – INDENNIZZO
Il Partner dovrà difendere, indennizzare e tenere indenne FARENIO, i suoi direttori, funzionari, dipendenti, azionisti, affiliati e rappresentanti autorizzati da e contro tutte le perdite, danni, responsabilità, reclami, sanzioni, multe, costi e spese
(comprese ragionevoli spese legali) derivanti da o relativi a:
- violazione del presente Contratto da parte del Partner;
- atti o omissioni illeciti o negligenti del Partner;
- violazione dei diritti di proprietà intellettuale di terzi da parte del Partner;
- violazioni di leggi o regolamenti applicabili da parte del Partner;
- marketing non autorizzato o rappresentazioni fuorvianti;
- violazioni della protezione dei dati o della sicurezza informatica imputabili al Partner;
- passività fiscali derivanti dagli obblighi propri del partner.
La Parte indennizzata notificherà tempestivamente alla Parte indennizzante qualsiasi richiesta di risarcimento e dovrà ragionevolmente collaborare alla sua difesa.
ARTICOLO 39 – ASSICURAZIONE
I partner manterranno, a proprie spese, un'assicurazione adeguata alla natura delle loro attività.
Ove applicabile, tale assicurazione può includere:
- assicurazione per la responsabilità civile;
- assicurazione sulla responsabilità civile professionale;
- assicurazione di responsabilità civile del datore di lavoro;
- assicurazione sulla responsabilità informatica;
- assicurazione sulla responsabilità del prodotto;
- assicurazione sulla proprietà commerciale.
Su richiesta ragionevole, il Partner fornirà la prova di tale assicurazione.
ARTICOLO 40 – SOSPENSIONE
FARENIO può sospendere in tutto o in parte la partecipazione di un Partner al Programma
immediatamente qualora ritenga ragionevolmente che:
- il Partner ha violato materialmente il presente Contratto;
- si è verificata un'attività fraudolenta o ingannevole;
- la partecipazione continuata presenta un rischio per la sicurezza, legale o reputazionale;
- il Partner non rispetta le leggi applicabili;
- emergano frodi nei pagamenti, sanzioni o problemi di riciclaggio di denaro;
- la sospensione è necessaria per tutelare i clienti, la Piattaforma o altri Partner.
Durante la sospensione, FARENIO può trattenere il pagamento delle commissioni in attesa delle indagini.
ARTICOLO 41 – RISOLUZIONE
41.1 Risoluzione per convenienza
Ciascuna delle Parti può risolvere il presente Contratto senza motivo fornendo un preavviso scritto di almeno trenta (30) giorni, a meno che non sia specificato un periodo di preavviso diverso in un contratto scritto separato.
41.2 Risoluzione immediata
FARENIO può risolvere il presente Contratto con effetto immediato qualora il Partner:
- commette una violazione sostanziale alla quale non è possibile porre rimedio;
- non riesce a porre rimedio a una violazione sostanziale rimediabile entro il periodo di risoluzione specificato;
- diventa insolvente, entra in liquidazione, amministrazione controllata o procedure simili;
- è coinvolto in frode, corruzione, concussione o altra condotta criminale;
- viola i diritti di proprietà intellettuale di FARENIO;
- viola ripetutamente le politiche o i requisiti di sicurezza della Piattaforma;
- fornisce informazioni false o fuorvianti durante l'onboarding o la partecipazione.
ARTICOLO 42 – EFFETTO DELLA RISOLUZIONE
Alla cessazione:
- tutte le licenze concesse ai sensi del presente Accordo cesseranno immediatamente;
- il Partner dovrà interrompere l'uso del materiale di branding e di marketing FARENIO;
- le informazioni riservate saranno restituite o distrutte in modo sicuro, fatti salvi gli obblighi legali di conservazione;
- le commissioni verificate in sospeso maturate prima della risoluzione saranno pagate in conformità con il presente Accordo, soggetto a qualsiasi compensazione o ritenuta legale;
- l'accesso ai portali dei partner, agli APIe ai sistemi correlati potrebbe essere revocato.
La risoluzione non pregiudica i diritti o gli obblighi maturati prima della data di risoluzione.
ARTICOLO 43 – FORZA MAGGIORE RE
Nessuna delle Parti sarà responsabile per ritardo o mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente
Contratto laddove tale ritardo o fallimento derivi da eventi oltre il suo ragionevole
controllo, tra cui:
- disastri naturali;
- pandemie;
- guerra;
- terrorismo;
- disordini civili;
- azioni governative;
- interruzioni diffuse di Internet;
- gravi incidenti informatici che colpiscono le infrastrutture critiche;
- scioperi non limitati alla forza lavoro della Parte interessata;
- guasti ai servizi pubblici o alle infrastrutture di telecomunicazione.
La Parte interessata dovrà informare l'altra Parte non appena ragionevolmente possibile e compiere ogni ragionevole sforzo per mitigare l'impatto.
ARTICOLO 44 – LEGGE APPLICABILE
Il presente Contratto sarà regolato e interpretato in conformità con le leggi della Repubblica francese, indipendentemente dai principi di conflitto di leggi.
Laddove si applichino leggi imperative di un'altra giurisdizione, tali disposizioni obbligatorie prevarranno nella misura richiesta.
ARTICOLO 45 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Le Parti cercheranno di risolvere qualsiasi controversia derivante da o in connessione con questo
Accordo attraverso trattative in buona fede.
Se la controversia non viene risolta entro trenta (30) giorni dalla notifica scritta della controversia, le Parti tenteranno una mediazione amministrata da un istituto di mediazione concordato di comune accordo.
- Se la mediazione non ha successo, la controversia sarà definitivamente risolta mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera di Commercio Internazionale (ICC).
Nessuna disposizione del presente articolo impedisce a ciascuna delle Parti di richiedere un provvedimento provvisorio o conservativo urgente a un tribunale della giurisdizione competente.
ARTICOLO 46 – COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni ai sensi del presente Contratto dovranno essere in forma scritta e consegnate da:
- e-mail all'indirizzo e-mail contrattuale designato;
- corriere riconosciuto;
- posta raccomandata; O
- qualsiasi meccanismo di notifica elettronico sicuro indicato con FARENIO.
Una notifica si considera ricevuta:
- alla data della trasmissione elettronica confermata ove non venga segnalata alcuna mancata consegna;
- alla data di avvenuta consegna per corriere o posta raccomandata; O
- alla data riconosciuta attraverso l'apposita piattaforma.
I partner sono responsabili di mantenere aggiornati i propri dati di contatto.
ARTICOLO 47 – CESSIONE
Il Partner non può cedere, trasferire, delegare o altrimenti disporre dei propri diritti o obblighi ai sensi del presente Contratto senza il previo consenso scritto di FARENIO.
FARENIO può cedere o trasferire il presente Contratto a:
- un affiliato;
- un'entità successore;
- un acquirente di tutte o sostanzialmente tutte le sue attività o beni; O
- un'altra entità nell'ambito di una riorganizzazione aziendale, a condizione che il cessionario assuma i relativi obblighi ai sensi del presente Accordo.
ARTICOLO 48 – INTERO CONTRATTO
Il presente Contratto, insieme a tutti gli Allegati, le politiche e i documenti incorporati a cui si fa espressamente riferimento, costituisce l'intero accordo tra le Parti in merito all'oggetto e sostituisce tutte le precedenti discussioni, proposte, dichiarazioni e accordi relativi a tale oggetto.
ARTICOLO 49 – SEPARABILITA'
Se una qualsiasi disposizione del presente Contratto viene ritenuta non valida, illegale o inapplicabile da un tribunale o tribunale arbitrale della giurisdizione competente, tale disposizione sarà eliminata nella misura minima necessaria e le restanti disposizioni continueranno ad avere pieno vigore ed effetto.
Le Parti collaboreranno in buona fede per sostituire qualsiasi disposizione non valida con una disposizione valida che rifletta il più fedelmente possibile l'intento commerciale originale.
ARTICOLO 50 – ESECUZIONE TELEMATICA
Il presente Contratto può essere accettato elettronicamente, anche tramite accettazione tramite clic, piattaforma di firma digitale o altro metodo di autenticazione elettronica approvato da FARENIO.
L'accettazione elettronica avrà lo stesso valore legale e lo stesso effetto di una firma autografa, nella misura massima consentita dalla legge applicabile.